giovedì 9 febbraio 2012

Acquisto auto per invalidi con iva agevolata


Agevolazione IVA auto per disabili

Quali sono per il 2012 le agevolazioni fiscali ai fini iva per l’acquisto di un’auto per disabili ?

Le persone disabili possono beneficiare in caso di acquisto di un’auto dell’IVA agevolata ad aliquota del 4%, invece dell’aliquota iva ordinaria del 21%.

Tale agevolazioni può essere fruita a patto che l’autoveicolo che si intende acquistare sia di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, nel caso di acquisto di auto con alimentazione a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, nel caso di acquisto di auto con alimentazione a gasolio.

Nulla cambia se l’autovettura acquistata trattasi auto nuova o auto usata o se nell’acquisto vi siano componenti come optional.

Auto con adattamenti per disabili

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% per il 2012 vale anche per l’acquisto di dispositivi d’ausilio per disabili che si intendono installare sull’autovettura, ovvero anche per le prestazioni di adattamento di auto non adeguate già in possesso da parte dell’invalido (anche nel caso di autovetture di cilindrata superiore alle enunciate soglie massime) e alle cessioni di congegni e ausili per disabili impiegati per l’adattamento dell’auto.

L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare
di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro
confronti).

L’agevolazione ad aliquota iva ridotta non può essere però beneficiata quando gli autoveicoli sono intestati non alla persona disabile, (anche nel caso in cui le auto sono adibite al trasporto di disabili) ovvero nell’ipotesi in cui gli autoveicoli sono intestati a terze soggetti, ad imprese, a cooperative, ad enti pubblici o a enti privati.

In più, diversamente per come succede per le agevolazioni fiscali ai fini IRPEF,  l’agevolazione dell’IVA al 4% sulle auto per disabili non è vincolata da tetti massimi di costi di spesa, per una sola volta in un periodo temporale di 4 anni (a decorrere dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere tale vantaggio fiscale anche prima di osservare la prevista scadenza  quadriennale, dal momento in cui la prima autovettura per la quale si è ottenuto il beneficio fiscale sia stata cancellato dal PRA.

Quali sono gli obblighi delle aziende che vendono auto con aliquota iva ridotta al 4% ?

Le aziende che cedono autovetture per il trasporto per i disabili con l’aliquota Iva agevolata deve provvedere all’emissione della fattura fiscale nel corpo della quale deve essere riportare l’annotazione che trattasi di operazione a norma della L. 97/86 e della L. 449/97, ossia della L. 342/2000 oppure della L. 388/2000.

Nell’ipotesi di auto di importazione per disabili gli estremi della L. 97/86 devono essere riportati sulla bolletta doganale;

- comunicare all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il giorno dell’avvenuta operazione, la targa dell’auto, le generalità e la residenza del cessionario.
 
La relativa comunicazione deve essere effettuata soltanto nell’ipotesi di vendita di un autoveicolo ed entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita dell’auto oppure dell’importazione dell’auto.

Inoltre la comunicazione deve essere inoltrata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in relazione alla residenza di colui che acquista l’automobile.

mercoledì 8 febbraio 2012

Detrazione d’imposta per acquisto auto per disabili nel 2012

Quali sono le detrazioni d’imposta a fini IRPEF previste sull’acquisto di auto per disabili nel 2012 ?

Per l’acquisto di auto per disabili e altri mezzi di locomozione come scooter elettrici, motocarrozzinemotoveicoli per uso promiscuo, oppure per autoveicoli adibiti al trasporto specifico del disabile e autocaravan (per l’acquisto dell’autocaravan nono sono invece previste agevolazioni fiscali ai fini iva), è possibile usufruire, per l’anno 2012, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’autoveicolo.
Per mezzi di locomozione che danno diritto al beneficio fiscale per il 2012, sono da considerarsi le  autovetture, senza alcuna soglia massima di cilindrata, e i restanti veicoli innanzi menzionati, a prescindere dal fatto che si tratti di veicoli usati o veicoli nuovi.

La detrazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi sugli autoveicoli e motoveicoli in trattazione spetta una sola volta, ovvero per un solo mezzo, in un periodo temporale di 4 anni, a decorrere dal giorno di acquisto del veicolo.
La detrazione IRPEF è possibile calcolarla soltanto  su un costo massimo di spesa pari a  18.075,99 € oltre il quale non vi è quindi possibilità di detrazione.

Esiste in più l’opportunità di poter nuovamente usufruire del beneficio per l’acquisto di un veicolo eseguito entro l’arco di 4 anni, nella circostanza in cui il primo veicolo per il quale si è giovato della detrazione fiscale risulti precedentemente eliminata dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Nell’ipotesi in cui il veicolo sia oggetto di furto, la detrazione d’imposta per il nuovo veicolo che si andrà a ricomprare entro l’arco di tempo di 4 anni,  tocca al netto del potenziale rimborso risarcitorio dell’assicurazione e deve ad ogni modo essere determinata su un costo limite di €. 18.075,99.

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto senza dispositivi di adattamento per il disabile
In ordine ai soggetti affetti da disabilità per i quali, ai fini della agevolazione fiscale IRPEF, non è indispensabile il montaggio di ausili di adattamento del veicolo, il limite massimo dei 18.075,99 €, deve essere considerato limitatamente per le spese di acquisto del veicolo.

Da ciò ne deriva che rimangono lasciate fuori dalla detrazione le aggiuntive spese per operazioni relative all’adattamento utili per il  disabile, come ad esempio la pedana scorrevole, la pedana sollevatrice, ecc..
Tali spese che, possono, tuttavia, beneficiare della detrazione d’imposta del 19%, in relazione a quando verrà successivamente enunciato nel seguente blog.

E’ possibile beneficiare della detrazione totale per il primo anno o, preferire di distribuire la relativa detrazione in quote annuali della stessa cifra.
Agevolazioni fiscali per spese di riparazioni di auto per disabili

L’agevolazione fiscale non riguarda soltanto la detrazione d’imposta sulle spese d’acquisto del veicolo, tenuto conto che la detrazione spetta anche per le riparazioni sull’auto del disabile, ad eccezione delle spese di manutenzione ordinaria.
Non sono contemplate tra le spese agevolative, quelle relative ai costi di esercizio come ad esempio l’assicurazione, il carburante e il lubrificante.

Anche per tale ipotesi la detrazione d’imposta ai fini delle imposte sui redditi compete entro la soglia massima di spesa di 18.075,99 €.
Entro l’importo massimo di spesa devono essere inclusi sia il costo del relativo acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria connesse al medesimo.

Ai fini del beneficio fiscale è necessario che tali spese siano sopportate entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo.
A chi deve essere intestata la fattura o la ricevuta fiscale che giustifica la spesa ?

Nel caso in cui la persona disabile risulta percettore di redditi da egli stesso conseguiti per un importo maggiore a 2.840,51 € , il  relativo documento fiscale di spesa deve intestato allo stesso disabile.
Nell’ipotesi in cui la persona invalida risulta fiscalmente a carico di un familiare, il documento fiscale attestante la spesa può essere in maniera indifferente intestato al disabile oppure al familiare al quale risulta fiscalmente a carico.


Agevolazioni fiscali 2012 su auto per disabili

agevolazioni acquisto auto per disabili
Quali sono  soggetti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste nel 2012 per l’acquisto di auto per disabili ?

Innanzitutto è il caso di dire subito che soltanto alcune categorie di disabili possono essere ammesse alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto per disabili nel 2012.

In particolare le categorie di disabili che possono usufruire del beneficio fiscale derivante dall’acquisto di un’auto adibita al trasporto per i disabili. 

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

a) Le persone disabili appartenenti alla categoria dei soggetti affetti da sordità e dei non vedenti, ovvero da persone non necessariamente affette da  completa cecità;

b) Le persone disabili che presentano patologie di handicap psichico oppure mentale che ricevono indennità di accompagnamento;

c) Le persone disabili affette da grave limitazione della capacità deambulazione o
gravate da pluriamputazioni;

d) le persone disabili con limitate oppure ostacolate capacità motorie.

Come innanzi accennato, le agevolazioni fiscali per i non vedenti sull’acquisto di auto per disabili nel 2012, spettano  a coloro che sono affetti da cecità completa oppure che hanno una restante capacità visiva non maggiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con potenziale correzione.

A tal riguardo vi segnaliamo la normativa (art. 2,3 e 4 della L. 3/4/2001, n. 138) dove è possibile rilevare nel dettaglio le diverse categorie di persone non vedenti, nonché la definizione delle persone affette da cecità completa, delle persone affette da cecità parziale e delle persone affette ipovedenti gravi.

In ordine invece alle agevolazioni fiscali previste sull'acquisto di auto per disabili nel 2012 da parte dei sordi, ovvero da persone colpite da sordità, l’articolo 1 della L. n. 68 del 1999 individua la categoria dei sordi in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita oppure prima che venisse appresa la lingua parlata.

Le persone disabili indicate alle lettere b) e c) sono identificabili nei soggetti disabili che si trovano in una condizione di handicap grave stabilita dal c. 3 dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, certificata tramite verbale rilasciato dalla Commissione per la constatazione dello stato di handicap (ai sensi dell’articolo 4 della enunciata L. n. 104 del 1992) presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale).

Nello specifico, i soggetti disabili di cui alla lettere c), sono quelli che si trovano in una condizione di handicap intensa scaturente da patologie che determinano una riduzione stabile della deambulazione.

Invece i soggetti disabili indicati alla lettera d), sono coloro che riportano limitate o impedite capacità di natura motoria e che non risultano, nello stesso tempo, colpiti da grave riduzione della capacità di deambulazione.

Soltanto per quest’ultima categoria di disabili, ovvero quelle in cui fanno parte le persone disabili con limitate oppure ostacolate capacità motorie, il beneficio alle agevolazioni fiscali continua ad essere vincolato all’adattamento dell’autoveicolo.