martedì 26 luglio 2011

Esenzione imposte per trasferimenti effettuati dal tutore del disabile

Oltre alle varie esenzioni di imposta previste per l'acquisto di ausili per disabili, compreso auto per disabiliservizi tecnologici e arredamento per disabili (come i montascale o le cucine), lo Stato offre alle persone affette da handicap, numerose tipologie di esenzioni di imposta.

Esenzione da imposte per trasferimenti di beni effettuati dal tutore disabile per conto dello stesso disabile. Per quanto concerne i trasferimento di aziende, le azioni, le quote sociali, rivolte a beneficio dei successori del disabile , occorre dire che tali operazioni non sono mai assoggettate a imposte indirette, a prescindere dal loro valore.

Nel caso in cui il beneficiario è persona disabile, ovvero riconosciuta affetta da grave forma di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, la franchigia è innalzata fino a 1.500.000 di €, a prescindere dal grado di parentela.

Nell’ipotesi i cui il trasferimento riguarda come oggetto beni immobili oppure diritti reali immobiliari, il relativo trasferimento è assoggettato ad imposte catastali ad aliquota dell’1% e ad imposte ipotecarie ad aliquota del 2%.

Qualora si trattasse di trasferimento della prima casa, tali imposte sono pari a 168 € ognuna.

Alcuna imposta è invece dovuta sul trasferimento di beni dalla persona garante (persona fisica o giuridica) del disabile e lo stesso disabile che beneficia della protezione del garante: l'imposta infatti è stata assolta all’atto della formazione del vincolo, e la circolare in trattazione, facendo riferimento al divieto di doppia imposizione, assume le funzioni di spinta per la diffusione dell'istituto.

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