mercoledì 8 febbraio 2012

Agevolazioni fiscali 2012 su auto per disabili

agevolazioni acquisto auto per disabili
Quali sono  soggetti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste nel 2012 per l’acquisto di auto per disabili ?

Innanzitutto è il caso di dire subito che soltanto alcune categorie di disabili possono essere ammesse alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto per disabili nel 2012.

In particolare le categorie di disabili che possono usufruire del beneficio fiscale derivante dall’acquisto di un’auto adibita al trasporto per i disabili. 

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

a) Le persone disabili appartenenti alla categoria dei soggetti affetti da sordità e dei non vedenti, ovvero da persone non necessariamente affette da  completa cecità;

b) Le persone disabili che presentano patologie di handicap psichico oppure mentale che ricevono indennità di accompagnamento;

c) Le persone disabili affette da grave limitazione della capacità deambulazione o
gravate da pluriamputazioni;

d) le persone disabili con limitate oppure ostacolate capacità motorie.

Come innanzi accennato, le agevolazioni fiscali per i non vedenti sull’acquisto di auto per disabili nel 2012, spettano  a coloro che sono affetti da cecità completa oppure che hanno una restante capacità visiva non maggiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con potenziale correzione.

A tal riguardo vi segnaliamo la normativa (art. 2,3 e 4 della L. 3/4/2001, n. 138) dove è possibile rilevare nel dettaglio le diverse categorie di persone non vedenti, nonché la definizione delle persone affette da cecità completa, delle persone affette da cecità parziale e delle persone affette ipovedenti gravi.

In ordine invece alle agevolazioni fiscali previste sull'acquisto di auto per disabili nel 2012 da parte dei sordi, ovvero da persone colpite da sordità, l’articolo 1 della L. n. 68 del 1999 individua la categoria dei sordi in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita oppure prima che venisse appresa la lingua parlata.

Le persone disabili indicate alle lettere b) e c) sono identificabili nei soggetti disabili che si trovano in una condizione di handicap grave stabilita dal c. 3 dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, certificata tramite verbale rilasciato dalla Commissione per la constatazione dello stato di handicap (ai sensi dell’articolo 4 della enunciata L. n. 104 del 1992) presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale).

Nello specifico, i soggetti disabili di cui alla lettere c), sono quelli che si trovano in una condizione di handicap intensa scaturente da patologie che determinano una riduzione stabile della deambulazione.

Invece i soggetti disabili indicati alla lettera d), sono coloro che riportano limitate o impedite capacità di natura motoria e che non risultano, nello stesso tempo, colpiti da grave riduzione della capacità di deambulazione.

Soltanto per quest’ultima categoria di disabili, ovvero quelle in cui fanno parte le persone disabili con limitate oppure ostacolate capacità motorie, il beneficio alle agevolazioni fiscali continua ad essere vincolato all’adattamento dell’autoveicolo.

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